Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 Marzo u.s. n. 68 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 18 febbraio 2021, che sancisce nuove norme per l’importazione dei prodotti biologici dai Paesi terzi, in attuazione dei regg. (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, e n. 1235/2008.
Con il nuovo provvedimento sono state definite le modalità con cui gli Organismi di controllo dovranno effettuare la valutazione del rischio degli operatori che importano prodotti bio dai Paesi terzi.
Ma quali sono le nuove norme per l’importazione dei prodotti biologici dall’estero? Facciamo un breve riassunto:
Primo destinatario, ovvero gli importatori biologici autorizzati
Le importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi possono essere effettuate esclusivamente dagli operatori iscritti nella categoria «Importatori» dell’Elenco Nazionale degli Operatori Biologici.
Vengono definiti come “primo destinatario”, ovvero la persona fisica / giuridica che riceve per primo il carico di merce dal paese di provenienza. Il primo destinatario è l’unico autorizzato a ricevere in consegna i prodotti biologici importati.
Il sistema TRACES
Importatori, primi destinatari e organismi di controllo devono utilizzare il sistema informativo TRACES – Trade Control and Expert System per la gestione del Certificato di ispezione (COI). La richiesta di validazione dev’essere inviata via mail a notifica@politicheagricole.it.
Modi e tempi di trasmissione della comunicazione di arrivo merce
Gli importatori trasmettono una comunicazione preventiva di arrivo merce al Ministero e all’Agenzia delle Dogane, utilizzando il Sistema Informativo Biologico (SIB) entro 7 giorni dall’arrivo della merce. In caso di modifiche all’ordine, le informazioni vanno ritrasmesse entro 24 ore dalla data di arrivo prevista.
A questo punto si verificherà che le informazioni siano corrette, accertando la completezza della documentazione e verificando che ci sia corrispondenza tra le partite importate e la loro tracciabilità.
Gli organismi di controllo
Gli organismi di controllo valuteranno il rischio di inosservanza delle norme di produzione secondo i seguenti fattori:
- Quantità dei prodotti importati
- Risultati dei precedenti controlli
- Rischio di scambio di prodotti
- Qualsiasi altra informazione relativa al sospetto di non conformità del prodotto biologico importato.
Nel caso in cui si rilevino delle non conformità durante i controlli viene trasmessa al Ministero una segnalazione OFIS, informando l’ufficio doganale competente.
Importatori biologici: quali sono i criteri per la valutazione del rischio?
Importatore misto (cioè che non tratta esclusivamente prodotti biologici).
Esito della valutazione del rischio:
basso rischio
Nessun fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente
Frequenza minima di controllo: 1 controllo annuale
medio rischio
Un solo fattore di rischio diverso dal fattore di rischio A della tabella precedente
Frequenza minima di controllo: 2 controlli l’anno
alto rischio
Presenza fattore di rischio A della tabella precedente
Più di un fattore di rischio tra quelli riportati nella tabella precedente
Frequenza minima di controllo: 3 controlli l’anno
Valutazione del rischio e campionamento obbligatorio delle partite importate
Alcune partite di prodotti biologici vengono analizzate per ricercare i residui di OGM e le sostanze non ammesse dalla produzione biologica.
È il caso di prodotti provenienti da Paesi appartenenti alle categorie indicate annualmente nelle linee guida della Commissione europea sui controlli addizionali per i prodotti biologici importati; oppure prodotti che presentano uno di questi 3 fattori di rischio:
A
Tipologia di prodotto
Frutta trasformata: succhi/puree
Oleaginose: girasole, semi di lino, soia
Cereali: frumento, quinoa, caffè
B
Paese di origine/ esportazione
C
Per ogni importatore «attivo» è effettuato, almeno una volta all’anno, il campionamento e l’analisi per ricerca di residui di OGM e sostanze non ammesse nella produzione biologica.
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