Nuova direttiva per l’acqua potabile italiana: il 6 Marzo 2023 infatti è stato pubblicato il Decreto Legge n.18 del 23 Febbraio 2023, che attua la Direttiva UE 2020/2184 sulla qualità delle acque potabili destinate al consumo umano.

Il Decreto è in vigore dal 21 Marzo, e manda “in pensione” il vecchio Decreto n. 31 del 2 Febbraio 2001.

Principali cambiamenti per la gestione delle acque potabili:

Il nuovo Decreto Legge n.18 vuole  rivedere le norme che proteggono la salute dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone “salubrità e pulizia” rivedendo i parametri sanitari.

Cambia dunque l’approccio: si passa al concetto di controllo preventivo sulla catena di approvvigionamento delle acque. Una radicale novità nel mondo delle acque potabili, anche sotto il profilo dei costi e dell’allocazione delle risorse istituzionali.

È stato pensato soprattutto per ridurre la quantità di microplastiche, interferenti endocrini e prodotti farmaceutici nelle acque domestiche. Inoltre si vuole prevenire il rischio di legionella e contaminazione da piombo.

Nuova direttiva per l'acqua potabile in Italia

La nuova direttiva per l’acqua potabile ha quindi l’esigenza di innalzare gli standard qualitativi dell’acqua che ogni giorno esce dai nostri rubinetti, e disincentivare l’acquisto dell’acqua in bottiglia, considerato ad oggi uno dei maggiori consumi di plastica (si stima che un cambio di consumi tra i cittadini europei abbatterebbe la produzione di rifiuti in plastica del 17%).

In quest’ottica, la divulgazione è considerata un parametro fondamentale, proprio per ridurre il consumo di acqua in plastica a favore del consumo di acqua del rubinetto: tra gli obiettivi del Decreto infatti troviamo il miglioramento dell’accesso per tutti all’acqua potabile sicura e l’assicurazione di una comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, per fornire un’informazione adeguata e aggiornata al pubblico.

Per fare ciò bisognerà intervenire su diversi fronti:

  • Distribuzione delle acque potabili
  • Fognature
  • Depurazione
  • Tubature

In pratica, l’obiettivo è rivedere l’intero sistema idro-potabile italiano entro 5 anni.

Dovranno essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5,comma 1, lettera c) , e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

Alle acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell’acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e) , e, rientrando nell’attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti.

Elementi inquinanti: nuove soglie di tolleranza

La nuova direttiva per l’acqua potabile prevede limiti più severi per gli agenti inquinanti, aggiornando la soglia per alcune sostanze nocive.

Sono state introdotte una serie di modifiche per rendere più severi i limiti per alcuni contaminanti (aggiornamento della soglia per alcune sostanze già notoriamente nocive, ad es. il Piombo), piuttosto che modificare e spostare l’attenzione su altri parametri di maggiore attualità (es. PFAS).

  • Parametri microbiologici: non più contemplato il parametro Pseudomonas
  • Parametri chimici: introduzione di parametri nuovi come PFAS (sostanze alchiliche perfluorurate e polifluorurate), Ac. Aloacetici, Microcistine, Uranio, Selenio, Cloriti, Clorati, Bisfenolo.
I parametri chimici che hanno subito le revisioni maggiori sono:
  • Bisfenolo A, impiegato nelle resine che rivestono i serbatoi per lo stoccaggio di acqua potabile;
  • Clorati e cloriti nelle acque potabili, sottoprodotti della disinfezione chimica delle acque tramite cloro e relativi composti.
  • Acidi aloacetici
  • Microcistine-LR
  • PFAS
  • Uranio

Per quanto riguarda clorati e cloriti, è stabilito il limite di 0,70 mg/l adeguandosi ai limiti previsti per queste sostanze nei prodotti alimentari.

La presenza di di queste sostanze nelle acque potabili si giustifica solo in caso di  disinfezione. Infatti in quel caso è una prassi normale utilizzare sostanze disinfettanti che generano questi sottoprodotti, ad esempio ipoclorito o diossido di cloro.

Entrano, poi, nei “radar europei” legionella e piombo, in precedenza non previsti. Per la legionella il limite fissato è inferiore a 1.000 CFU/I, mentre per il piombo è 10 µg/l.

Le esenzioni

Il Decreto Legge n.18 non si applicherà:

  • alle acque minerali naturali riconosciute come tali (ai sensi del Decreto Legislativo 8 ottobre 2011, n. 176)
  • alle acque considerate medicinali
  • alle acque provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell’operatore alimentare, in quanto soggette ad obblighi e provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei “principi di analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)”, fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all’allegato I, Parti A e B. Ovviamente la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall’autorità sanitaria territorialmente competente
  • alle acque destinate a usi diversi da quello potabile (es. quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni dirette o indirette sulla salute dei consumatori).

Approfondimenti:

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